Caccia, TAR di Catanzaro striglia la Regione Calabria

Caccia, cacciatore
Caccia, cacciatore (foto archivio)

Gli ambientalisti calabresi esultano per la sospensione della caccia.

Il TAR di Catanzaro, con ordinanza n. 522/2020 depositata il 24 settembre,  ha disposto la sospensione in via cautelare gli effetti della delibera di giunta regionale n. 219 del 7 agosto scorso e del calendario venatorio. Le associazioni del WWF e la LIPU avevano avanzato delle critiche che sono state parzialmente accolte dalla prima sezione del TAR .

Nel dettaglio, i giudici amministrativi hanno riconosciuto la validità delle contestazioni degli ambientalisti, per quanto riguarda l’inserimento del il moriglione e della pavoncella tra le specie cacciabili, e per l’apertura della caccia nelle aree “Natura 2000”, istituite  in base alla Direttiva Europea  42/93/CEE “Habitat” che alla Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, senza aver predisposto la necessaria valutazione di incidenza. 

Anche lo scorso anno la regione Calabria ha infranto le direttive europee sulla caccia

Lo scorso anno il TAR aveva bocciato il calendario contestando alla Regione Calabria l’aver reso cacciabili due specie: il moriglione e la pavoncella. Il tutto, senza considerare le direttive della Commissione Europea e le raccomandazioni dello stesso Ministero dell’Ambiente che ne avevano sollecitato l’esclusione, in considerazione della scarsa diffusione a livello europeo. La Regione Calabria, con ostinazione e arroganza ci ha  riprovato ricevendo un chiaro stop a procedere.

Ma la strigliata più eclatante è relativa alla mancanza di una valutazione di incidenza per tutte quelle aree protette di “Natura 2000”  individuate dalla stessa Regione, seguendo le Direttive Europee.

Invece, secondo la regione Calabria, era permesso cacciare la fauna che rappresenta una componente fondamentale degli ecosistemi.

Stupisce l’antitesi: tuteliamo ambienti boschivi e zone umide, ma quegli animali protetti possono essere tranquillamente ammazzati per sport! 

Ovviamente, in contrasto con le Linee guida per la valutazione di incidenza e con l’art.8 comma 6 legge 5/6/2003 n.131.

Si tratta delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e di buona parte dei numerosi Siti individuati quali Zone Speciali di Conservazione di cui fa cenno il Decreto Ministeriale 27/6/2017.

Una terza mozione dai giudici riguarda l’apertura anticipata per alcune specie. Senza considerare l’arco temporale massimo previsto dalla legge 157/92.

Il TAR ha ritenuto “evidente il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi ambientali”, disponendo la sospensione del calendario venatorio nelle parti di interesse.

Una vittoria importante del movimento ambientalista e un altro avviso alla Regione Calabria che non rispetta le limitazioni al calendario venatorio delle associazioni protezionistiche.

Ora toccherà alle forze dell’ordine alle Guardie provinciali e volontarie, il compito di vigilare per il rispetto dell’ordinanza del TAR.