Provvedimenti urgenti e temporanei per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
La curva dei contagi è purtroppo significativa: 240 i cittadini positivi registrati dall’Asp nell’ultima settimana, suddivisi in 163 nella zona di Corigliano e 77 in quella di Rossano. Cresce anche il numero delle vittime da Covid-19. Nella giornata di ieri il bilancio è stato di 38 nuovi casi positivi, di cui 12 a Rossano e 26 a Corigliano.
Stante la situazione il sindaco Stasi, ha firmato una ordinanza, la numero 13 del 27 gennaio 2021 con oggetto: Provvedimenti urgenti e temporanei per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19. Chiusura al pubblico di strade e piazze nei centri urbani e disciplina degli ingressi e dei comportamenti negli esercizi commerciali e in prossimità di banche e uffici postali.
L’interdizione degli spazi pubblici (piazze, larghi, parchi pubblici, villette e simili), dalle ore 5 alle ore 22 ha decorrenza immediata e fino al 15 febbraio 2021.
Nelle suddette aree non è consentito lo svolgimento di attività motoria o sportiva, neanche in forma isolata, nonché lo svolgimento di attività ludiche di qualsiasi tipo. È assolutamente vietato soffermarsi nelle aree summenzionate, anche se residenti, fruendo di possibili elementi di arredo, quali panchine od altra superficie comunque esposta al tatto.
È assicurato unicamente l’accesso ed il deflusso alle abitazioni private da parte dei residenti, nonché per le esigenze dei soggetti diversamente abili e relativi accompagnatori o familiari. Del pari, come da DPCM , è assicurato l’accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali se presenti.
I responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti anche all’esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì che siano pienamente rispettati anche all’esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli obblighi di distanziamento previsti dalle misure ministeriali per effetto dell’emergenza epidemiologica e garantendo gli sportelli automatici (postamat e bancomat) di guanti monouso e della periodica disinfettazione delle superfici da contatto durante l’orario di apertura al pubblico;
È fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di adottare le misure necessarie per regolamentare il flusso ed il deflusso dei clienti. Presso ogni attività commerciale è consentito l’ingresso di una sola unità per nucleo familiare e per il tempo strettamente necessario agli acquisti essenziali nel pieno rispetto dei Protocolli sanitari in essere.
In attesa dell’accesso ad ogni esercizio commerciale – ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie – è obbligatorio allontanarsi dall’area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente.
Misure anti-Covid per mercato ittico
MERCATO ITTICO – durante l’apertura periodica del mercato ittico di Schiavonea sono obbligatorie le seguenti prescrizioni: tutti gli operatori sono obbligati a mantenere una distanza di 1,5 m tra di loro e con gli altri soggetti presenti nella struttura; gli acquirenti ed i venditori devono entrare singolarmente nella struttura dopo aver superato il controllo all’ingresso ed evitando qualsiasi vicinanza successiva; gli acquirenti ed i venditori devono entrare ed uscire da accessi differenti ed indipendenti; ogni individuo deve essere dotato, all’interno della struttura, di idonei presidi igienici, come mascherina e guanti monouso; gli acquirenti e i venditori devono mantenere le distanze ed adottare tutte le misure di sicurezza anche all’esterno del fabbricato che ospita il mercato ittico.
Le misure di distanziamento e di sicurezza previste per il mercato ittico sono obbligatorie anche per tutte le altre forme di commercio pubblico all’esterno consentite dai DPCM, dalle ordinanze regionali e dalle ordinanze sindacali in vigore.
Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste (“pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 – non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3 -”).
Le zone interessate dal divieto di transito
Le zone da inibire quindi al transito pedonale dalle ore 5 alle ore 22 sono: Piazza Giovanni Paolo II (Piazza Salotto); Via Nazionale, scalo di Corigliano; Via Matteotti (presso Ufficio Postale), scalo di Corigliano; Contrada San Francesco – Via Sciacca; Incrocio via Margherita – Via Roma, centro storico di Corigliano; Villa Margherita; Area Polifunzionale Contrada San Francesco; Contrada Fabrizio – Piazza antistante la chiesa di San Nicola; Via Provinciale (dalla Rotatoria al Quadrato “Compagna”); Zona “Quadrato” e Piazzale Santa Maria ad Nives (frazione Schiavonea); Viale Salerno; Piazza Portofino e Piazza Fiume; Piazza Bernardino Le Fosse; Via Nazionale, scalo di Rossano; Piazza Alcide De Gasperi; Via Aldo Moro, scalo di Rossano; Viale Michelangelo e piazzette adiacenti; Via Margherita, scalo di Rossano; Villa De Falco; Via Nestore Mazzei; Via Galeno.
L’elenco dei luoghi è indicativo e potrà essere implementato in base ad oggettivi riscontri di assembramento in altri luoghi della città.