Particolare attenzione riservata alle disposizioni relative all’emergenza epidemiologica da COVID 19
BORGIA – 22 GIUGNO 2020 Al via ufficialmente la stagione balneare nel Comune di Borgia che si concluderà il prossimo 30 settembre.
Il sindaco Elisabeth Sacco ha firmato l’ordinanza che disciplina le attività e tutti gli aspetti relativi alla sicurezza nelle zone di mare riservate alla balneazione, vale a dire quelle sino alla distanza di 150 metri dalla battigia.
Particolare attenzione, ovviamente, viene riservata alle disposizioni relative all’emergenza epidemiologica da Sars cov 2, a cui è dedicato l’articolo 7 dell’ordinanza. Relativamente all’utilizzo delle spiagge comunali (date in concessione e/o libere), il sindaco dispone che venga scrupolosamente osservato quanto riportato nell’Ordinanza n. 51 del 13.06.2020 del Presidente della Regione Calabria.
Per quanto riguarda le spiagge in concessione (stabilimenti balneari e spiagge attrezzate): stabilisce di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri le misure di prevenzione da rispettare.
È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto.
Nell’ordinanza, si chiede ancora di privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni; potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani.
In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
Si chiede, inoltre, di riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. L’ordinanza prevede ancora di: favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde; assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a straio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Regolare e frequente deve essere la pulizia e la disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc, comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata. Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone.
Il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate, e gli stessi dovranno essere installati ad una distanza minima tra di loro non inferiore a m. 3,50 sia per le file orizzontali che per le file verticali.
È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.