La Legge 24 aprile 2020 n.° 27, di conversione con modifiche del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.° 18, in vigore dal 30 aprile 2020, ha disposto
quanto segue che:
– Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti amministrativi comunque denominati, […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
– I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.
– I permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020, sono stati prorogati di validità sino al 31 dicembre 2020.
– I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale sono prorogati fino al 31 agosto 2020.
– Le autorizzazioni al soggiorno, di cui all’art. 5 comma 7 di cui al D.Lgs. 286/1998, sono prorogate fino al 31 agosto 2020.
– I documenti di viaggio, di cui all’art. 24 del D.Lgs. 251/2007, sono prorogati fino al 31 agosto 2020. La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998,è prorogata fino al 31 agosto 2020.
– La validità dei nulla osta rilasciati per ricongiungimento familiare, di cui agli artt. 28, 29 e 29bis del D.Lgs. 286/1998,è prorogata fino al 31 agosto 2020. – La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per i casi particolari,di cui agli artt. 27 e seguenti del D.Lgs. 286/1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti intra-societari, è prorogata fino al 31 agosto 2020.
– I permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per studio e tirocinio, per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti sono prorogati fino al 31 agosto 2020.