Sottratti beni per oltre 10 milioni di euro a un imprenditore cosentino

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La Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro sta eseguendo un provvedimento di sequestro emesso, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 159/11, dal Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Seconda Penale, nei confronti del quarantasettenne Luigi DE LUCA, imprenditore con rilevanti interessi economici, prevalentemente nel settore della grande  distribuzione alimentare con punti vendita al dettaglio dislocati in diversi comuni della provincia di Cosenza.

Il provvedimento di prevenzione è scaturito da un’articolata proposta elaborata ai sensi del c.d. codice antimafia dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Gen. D. Giuseppe GOVERNALE, nella quale sono confluitile risultanze dei puntuali e complessi accertamenti svolti dagli investigatori della Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro ed interessanti un arco temporale compreso tra il 1997 ed il 2016.

Nel dettaglio il Collegio della prevenzione, condividendo le argomentazioni poste dalla Sezione Operativa DIA di Catanzaro, che ha ampiamente valorizzato le risultanze scaturenti dai diversi procedimenti penali che lo hanno lambito, ha formulato un giudizio di pericolosità sociale generica sul proposto…”..nel caso di specie il tratteggiato curriculum criminale di De Luca Luigi non appare tuttavia sufficiente ad iscriverlo nella categoria di cui all’art. 4 lett. a)  d.lgs 159/2011. Non può trascurarsi, invero, che il proposto non annovera né precedenti né pendenze per condotte di partecipazione o concorso in fattispecie associative, residuando una condanna non definitiva per delitti di estorsione e turbativa d’asta che, sebbene aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 d.l. 152/91 in quanto commessi valendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.,…”

Premesso ciòha disposto il sequestro sulla parte di patrimonio acquisito nel lasso di tempo nel quale sono state contestate le specifiche condotte delittuose….” Ne consegue pertanto che la misura ablativa potrà essere disposta non sull’intero patrimonio ma solo sui beni che: 1) siano stati acquisiti nel periodo in cui la pericolosità sociale si è manifestata; 2) non siano altrimenti giustificabili a fronte del saldo negativo (redditi/spese) risultante dal prospetto sperequativo nel medesimo arco temporale. Tali possono ritenersi, nel caso concreto, solo i cespiti acquisiti nel periodo in cui il prospetto ha evidenziato delle negatività e nel medesimo lasso temporale nel quale al proposto sono state contestate specifiche condotte delittuose,  contemplate nelle operazioni Plinius e Plinius 2.

Per quanto concerne le attività di indagini sopra menzionate, il DE LUCA  Luigi ha riportato due specifiche condanne: “Plinius” mesi 8 di reclusione (Sentenza Tribunale di Paola) e “Plinius 2” anni 8 e mesi 6 di reclusione (Sentenza Tribunale di Paola) pena rideterminata in anni 8 e mesi 3 dalla Corte di Appello di Catanzaro.   

 Ulteriormente, muovendo dalla puntuale ricostruzione contabile offerta dagli investigatori, da cui è emersa una rilevante sproporzione tra beni individuati e redditi dichiarati dal DE LUCA luigi, nonché sufficienti indizi per ritenere gli stessi di origine illecita, l’adita A.G. ha disposto il sequestro, ai fini della successiva confisca, del sotto specificato patrimonio:

  • Intero compendio aziendale e capitale sociale della ditta individuale “LD DISCOUNT di DE LUCA Luigi” P.I. 03064320785 costituita nel 2010.
  • Capitale sociale ed intero compendio aziendale della società “RISANAMENTO IMMOBILIARE Srl”(P.I. 03069290785) costituita nel 2010, con capitale pari ad euro 10.000,00.
  • Capitale sociale ed intero compendio aziendale della società “CALABRA DISTRIBUZIONE Srl” P.I. (03074630785) costituita il 24.09.2010.
  • Intero complesso aziendale dell’impresa individuale denominata RINALDI Maria Antonietta, P.I. (03146200781), l’impresa è stata avviata il 05.08.2011.
  • Nr. 21 terreni e fabbricati, costituenti anche il compendio delle società sopra indicate.
  • Nr. 4 rapporti finanziari.
  • Nr. 3 autoveicoli.