Dal 15 marzo Calabria in arancione: ecco le novità

Covid Italia, zone rischio da lunedì 15 marzo
Covid Italia, zone rischio da lunedì 15 marzo

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma del cambio di colore per molte regioni. L’Italia si dividerà in rossa e arancione, con la Sardegna unica regione in zona bianca. Dunque a partire da lunedì anche la Calabria sarà arancione.

Dopo la riunione del Cts, del Consiglio dei Ministri riunitosi con le Regioni, il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei nuovi dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato la nuova ordinanza, contenente i nuovi provvedimenti che entreranno in vigore a partire dal 15 marzo, con validità di 15 giorni.

Le nuove zone di rischio

In particolare, le nuove zone di rischio determinate vedono in fascia rossa: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Marche, Veneto, Lazio, Puglia e la provincia autonoma di Trento. Queste zone rosse si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa.

Dunque, tutte le regioni, tranne le 9 indicate in rosso, saranno in area arancione per gli effetti del decreto approvato ieri, ad eccezione della Sardegna che rimane l’unica regione in fascia bianca.

Calabria in arancione: ecco cosa cambia

Dopo diverse settimane in zona gialla, così anche la Calabria passa in arancione. Ecco le nuove disposizioni per la nostra regione.

Scuole

Con la Calabria in arancione, le attività didattiche in presenza nelle scuole potranno essere sospese a discrezione del presidente di Regione. I presidenti di Regione infatti possono sospendere la didattica in presenza in tre casi. Nelle aree in cui si siano adottate misure più stringenti per via della gravità delle varianti. Nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti nell’arco di 7 giorni e nel caso di una grave situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Sport e cultura

In zona arancione si può svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici. Palestre e piscine restano però chiuse. Chiuse restano anche le porte di musei e mostre.

Negozi

I negozi possono tutti rimanere aperti. I centri commerciali invece rimangono aperti dal lunedì al venerdì. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili. A eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. In zona arancione i parrucchieri e i centri estetici rimangono aperti.

Bar e ristoranti e l’asporto

I bar e i ristoranti invece in zona arancione rimangono aperti ma con importanti limitazioni. Vietate infatti le consumazioni all’interno dei locali. Dalle 5 alle 22 è consentito solo l’asporto. In particolare, fino alle 18 è permesso senza alcuna restrizione. Dopo le 18 e fino alle 22, invece è vietato l’asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3). o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECo 47.25).

Consegne a domicilio

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Coprifuoco e spostamenti

In zona arancione si possono effettuare spostamenti all’nterno del proprio comune, e non tra un comune e l’altro, dalle ore 5 alle ore 22 del mattino. Si possono effettuare spostamenti al di fuori del proprio comune solo per comprovata necessità o esigenze di lavoro e salute, nonché per far visita a parenti e amici ma sempre all’interno della propria regione.

Non si può uscire dalla propria regione, se non per comprovata necessità o esigenze di lavoro o salute.

Si ricorda che ci si può spostare fuori dai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, percorrendo una distanza non superiore a 30 chilometri e senza recarsi in un capoluogo di provincia. Resta possibile spostarsi tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o l’affidatario, o per portarli in casa propria, secondo le regole e i calendari disposti dal Tribunale o dagli accordi tra i genitori.

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