Catanzaro e Avellino incubo finito: Noto ringrazia i difensori del Catanzaro

Catanzaro Calcio, il presidente Noto
Catanzaro Calcio, il presidente Noto

Money Gate, ultimo atto: nessuna retrocessione per Avellino e Catanzaro. La Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso della Procura Figc. Secondo l’organo giudicante nel maggio del 2013, quando le due squadre si sfidarono nel campionato di Lega Pro e la vittoria degli irpini valse la Serie B, non vi fu alcun tipo di combine.

Il presidente Noto ha rivolto il proprio ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto ai difensori del Catanzaro, gli avvocati Giancarlo Pittelli e Nicola Cantafora, e agli altri legali che hanno collaborato alla difesa nel corso del procedimento, gli avvocati Sabrina Rondinelli ed Edoardo Chiacchio.

Money Gate: il Presidente Cosentino e l'avv Sabrina Rondinelli
Money Gate: il Presidente Cosentino e l’avv Sabrina Rondinelli

Ecco il testo del comunicato:

“RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI:

VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;

– DE VITO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELL’U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.)

PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;

– COSENTINO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.)

PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;

– ORTOLI ARMANDO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;

– RUSSOTTO ANDREA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER

VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;

– MUSCATELLI FRANCESCA (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA, EX ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S., ATTIVITÀ ALL’INTERNO E/O NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.

(SOCIO DI MINORANZA) E, COMUNQUE, RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S.;

– PECORA MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S.;

E DELLE SOCIETÀ:

– SOCIETÀ U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER

VIOLAZIONE EX ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

– SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER

VIOLAZIONE EX ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4535/1250 PF 17/18 GP/GT/AG DEL 27.11.2017 (Delibera

del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 19.12.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale”.