Derby Catanzaro-Cosenza: daspo per tre tifosi cosentini

Daspo per tifosi
Daspo per tifosi

Al termine dell’incontro di calcio Catanzaro – Cosenza del 19.11.2017, disputatosi presso lo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, un gruppo di tifosi della squadra ospite, durante il deflusso, si scagliava contro un cancello separatore di ferro prendendolo a calci con inaudita violenza al fine di forzarlo per addivenire al contatto con i tifosi catanzaresi.

Le indagini condotte dalla squadra tifoserie della DIGOS di Catanzaro, unitamente ai colleghi della Questura di Cosenza, hanno portato all’identificazione di tre sostenitori del Cosenza: F.A. di anni 25, P.A. di anni 45 e P.M.S. di anni 25.

Gli stessi sono stati deferiti all’A.G. per rispondere del reato di danneggiamento aggravato e nei loro confronti il Questore di Catanzaro ha emesso la misura del divieto di accesso alle manifestazioni sportive che va dai 2 anni per F.A. e P.M.S. ai 5 anni per P.A., trattandosi di tifoso recidivo, essendo già stato sottoposto nel passato a DASPO.

Si ricorda che per la stessa partita era stata già emessa dal Questore di Catanzaro la misura del divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di anni 6 a carico di C.G. di anni 35, tifoso del Catanzaro, che si era reso responsabile del reato di cui all’art. 6 bis comma 2 della Legge 401/89.

Inoltre, grazie alle indagini della squadra tifoserie della Questura di Catanzaro, in collaborazione con i collaterali Uffici di Reggio Calabria e Catania, sono stati identificati i tifosi del Catanzaro che il 18 febbraio u.s., nel porto di Reggio Calabria, si sono resi responsabili degli scontri con i tifosi del Catania, mentre si recavano in trasferta a Monopoli:  A.A. di anni 37, O.F.M. di anni 40, F.D. di anni 41 e L.V. di anni 27.

Gli stessi sono stati  deferiti all’A.G. di Reggio Calabria per i fatti sopra esposti ed il Questore di Reggio Calabria, competente per territorio, ha emesso nei loro confronti la misura del DASPO, con obbligo di firma, per la durata che va dai 5 anni per O.F.M., F.D., L.V.  a 8 anni per A.A.