Utilizzo dei monopattini elettrici a Catanzaro: disposta ordinanza con nuove regole da seguire

monopattini elettrici a Catanzaro
monopattini elettrici a Catanzaro

L’amministrazione comunale ha predisposto un’ordinanza, che il sindaco Abramo ha esplicitamente richiesto al comando di Polizia locale, per disciplinare l’utilizzo dei monopattini e ricordare agli utenti alcune regole di base per fruirne in sicurezza. Di seguito il decalogo:

1. Non si può circolare con i monopattini sui marciapiedi né sulla passeggiata del lungomare. 

2. Non si può circolare con il monopattino contromano. 

3. Possono essere condotti solo da utilizzatori maggiorenni o, se minorenni, abbiano compiuto il 14° anno di età e siano titolari almeno di patente AM.

4.I conducenti di età inferiore a 18 anni hanno l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo. 

5. I conducenti non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo, fare acrobazie.

6. I conducenti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano. 

7. I conducenti devono mantenere un andamento regolare in relazione al contesto di circolazione, evitare manovre brusche e avere libero uso delle braccia e delle mani oltre che reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. 

8. Non si può superare la velocità massima di 20 km all’ora su strade di ambito urbano e di 6 km all’ora in aree pedonali.

9. Da mezz’ora dopo il tramonto è obbligatorio per i conducenti indossare un giubbotto o bretelle catarifrangenti. 

10. Da mezz’ora dopo il tramonto i monopattini sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e luce rossa fissa non possono essere utilizzati. 

Con l’ordinanza sono segnalate anche le strade in cui vige il divieto di utilizzo dei monopattini: viale De Filippis, via Lucrezia della Valle, viale dei Bizantini, della Stazione, Brutium, degli Angioini, Conti Falluc, Isonzo, Cassiodoro, Magna Graecia, Nazionale, Europa, Emilia, Crotone (nel tratto compreso fra Bellino e Casciolino), Fiume Busento, degli Svevi, Fiume Mesima, dei Tulipani, Galiani, oltre che su ponti, viadotti, tangenziali e gallerie. 

La circolazione dei monopattini è consentita esclusivamente in ambito urbano sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km all’ora.  I monopattini devono sostare nelle apposite aree previste, negli stalli dedicati alle biciclette e ove la sosta non sia vietata, escluse le strisce blu. Sui marciapiedi è consentita la sosta a condizione che rimanga almeno un metro e mezzo disponibile per il transito pedonale.