ll Giudice monocratico del Tribunale penale di Catanzaro ha assolto due “ultras” che avevano invaso il campo di gioco durante la sfida calcistica, dello scorso 4 ottobre 2015, , allo stadio Ceravolo di Catanzaro, tra la squadra casalinga e quella del Cosenza.
L’Accusa contestava il reato previsto e punito dall’art. 6 bis co. 2 della legge 13 dicembre 1989, n° 401 e successive modifiche ( scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive).
Il primo “ultra” a scavalcare la recinzione del settore della curva est, fu quello della squadra del Cosenza, G.M. classe 1978, difeso dall’Avv. Carino del foro di Cosenza, invadendo il campo di gioco per raggiungere, presumibilmente, il settore occupato dai tifosi “ultras” catanzaresi.
A fronte di tale invasione, sempre secondo il capo d’imputazione, un altro tifoso “ultrà” del Catanzaro, G.C. classe 1969, difeso dall’Avv. Ennio Curcio del foro di Catanzaro, saltava la recensione della curva ovest, ed invadeva il campo al fine di “fermare” il tifoso del Cosenza che nel frattempo si stava dirigendo verso gli spalti in cui si trovava la tifoseria casalinga.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, iniziata nel dicembre 2017, veniva sentito uno testimoni dell’accusa, ed in particolare l’ispettore di Polizia che aveva operato il fermo del tifoso catanzarese sul rettangolo di gioco, afferandolo a “volo” mentre correva verso l’altro, il quale nel frattempo, dopo avere finto un malore, si era repentinamente “smarcato” dai suoi soccorritori ed aveva percorso parte del terreno di gioco, per essere poi bloccato dai poliziotti che garantivano l’ordine pubblico.
Sempre secondo il racconto dell’ispettore di Polizia, l’invasione del tifoso del Cosenza avrebbe innescato quella del tifoso del Catanzaro, il quale si è sentito “oltraggiato” dal gesto.
Nella mentalità degli “ultras” del Catanzaro, proseguiva nella testimonianza l’ispettore, era stato violato il proprio terreno di gioco e pertanto bisognava rispondere alla stessa maniera bloccando l'”invasore”.
Terminata la testimonianza dell’ispettore, il Pubblico Ministero rinunciava agli altri testi dell’accusa e, pertanto, il Giudice rinviava all’udienza del 19 febbraio 2018 per la discussione delle parti,nel corso della quale l’Accusa chiedeva per gl’imputati, quasi il massimo della pena prevista, ed in particolare mesi otto di arresto ed euro 2 mila di multa.
La difesa dell’ ultrà del Catanzaro, G.C. classe 1969, rappresentata dall’Avv. Ennio CURCIO, chiedeva al Giudice di applicare la nuova disciplina della particolare tenuità del fatto, cosi come previsto dall’art. 131 bis codice penale, in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive emerse in sede dibattimentale tali da ritenersi l’offesa, al bene giuridico tutelato, di particolare tenuità ed il comportamento non abituale.
Il Giudice monocratico penale del Tribunale di Catanzaro, dott.ssa Giacinta Santaniello, accoglieva la richiesta dell’Avv. Ennio Curcio e pertanto assolveva gl’imputati, dal reato loro ascritto, perchè non punibili ai sensi dell’art. 131 bis c.p., fissando in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.