Dichiarazione dell’Assessore all’Urbanistica Franco Rossi:
“L’urbanistica è materia complessa ed allo stesso decisiva non solo per l’azione di governo ma anche e soprattutto per quei risultati, diretti o indiretti, che sebbene non possano essere sufficientemente apprezzati nel breve periodo rappresentano punti qualificanti per ogni strategia di prevenzione, sicurezza e sviluppo del territorio complessivamente considerato. Intervenire in questa materia è, dunque, responsabilità delicata e prioritaria. Come è noto la Regione Calabria ha effettuato un intervento normativo con la legge n. 40/2015 che modificava quella precedente, la n. 19 del 16 aprile 2002 “norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria “.
A seguito della sua approvazione il Governo, con la deliberazione del 26 febbraio scorso, ha impugnato gli articoli 5, 12, 13 e 14; le ragioni dell’impugnativa erano varie ma tutte legate da un criterio interpretativo unico e cioè quello secondo il quale nel disciplinare le materie oggetto della legge urbanistica – in alcuni passaggi – non era stata prevista la necessaria partecipazione dello Stato e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Pur essendo consapevoli di quanto intricato sia ormai divenuto l’argomento della legislazione concorrente, di fronte ai rilievi mossi dal Governo abbiamo predisposto, con spirito di responsabilità e nell’interesse della Calabria, le modifiche necessarie ed utili a superare il contrasto. Modifiche che hanno portato all’approvazione della legge regionale n. 28 del 2016 “Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19”, unitamente a ciò abbiamo comunicato al Governo che, tenuto conto dell’impugnativa, le disposizioni contestate non hanno avuto applicazione ed il combinato disposto di queste due scelte ha determinato il venir meno dell’interesse al ricorso pendente dinanzi alla Corte Costituzionale.
Con la rinuncia all’impugnativa, da parte del Consiglio dei Ministri, le disposizioni contenute nella legge urbanistica regionale sono dunque pienamente operative. E’ stato un percorso segnato da inevitabili difficoltà ma il tema vero è quello di ridefinire gli ambiti di intervento normativo tra Regioni e Stato perché se, da un lato, la legislazione concorrente ha una sua stringente e valida logica, dall’altro determina inevitabili corto circuiti. Con la riforma del titolo V della Costituzione si scelse, infatti, di inserire tra le materie di legislazione concorrente il “governo del territorio”, eliminando la voce “urbanistica”, circostanza che ha determinato negli anni numerosi contenzioni tra le Regioni ed il Governo; si tratta di un tema decisivo che è entrato a far parte della riforma costituzionale che saremo chiamati a giudicare il 4 dicembre prossimo.
Lo Stato vedrà infatti rafforzato il potere di regolamentazione in ordine a disposizioni generali e comuni di governo del territorio; tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; per le Regioni viene confermata la competenza esclusiva sulla pianificazione territorio, sulla mobilità e le infrastrutture di ambito regionale, sulla promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici. Ma le Regioni andranno incontro ad una precisa responsabilità ed opportunità, lo Stato infatti incentiverà una nuova forma di federalismo potendo delegare a quelle Regioni virtuose l’esercizio della potestà regolamentare sulle materie di competenza legislativa esclusiva; tra le materie delegabili – all’art. 30 del testo della riforma – rientra anche il governo del territorio”.